PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I comuni di Verbania e di Belgirate, le comunità montane di Valle Antigorio Divedro Formazza, Valle Ossola, Alto Verbano, Valle Vigezzo, Dello Strona e Basso Toce, Valle Cannobina, Valle Antrona, Cusio-Mottarone, Monte Rosa Valle Anzasca e Val Grande, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e l'ente Parco nazionale della Valgrande sono costituiti in consorzio, denominato «Consorzio Valgrande».
      2. Possono altresì fare parte del Consorzio Valgrande altri enti pubblici o soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, previa deliberazione favorevole, assunta a maggioranza dei componenti, del consiglio di amministrazione del Consorzio stesso.

Art. 2.

      1. Il Consorzio Valgrande ha lo scopo di:

          a) incentivare servizi e prodotti locali che, presentando requisiti di qualità o risultando conformi alle finalità istitutive del Parco nazionale della Valgrande, possono ottenere in concessione l'uso del nome e dell'emblema del Parco medesimo;

          b) promuovere la valorizzazione paesaggistica e turistico-alberghiera del territorio, favorendo le imprese private nella costruzione di attrezzature per le attività turistiche invernali ed estive, conformemente alle finalità istitutive del Parco nazionale della Valgrande;

          c) promuovere e agevolare la costituzione di cooperative di lavoro e di produzione fra i giovani;

          d) promuovere le attività produttive e la valorizzazione del territorio, favorendo lo sviluppo economico dell'intera area;

 

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          e) favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali.

Art. 3.

      1. Il Consorzio Valgrande è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in uno dei comuni o delle comunità montane di cui al comma 1 dell'articolo 1.
      2. Il Consorzio Valgrande adotta il proprio statuto ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

      1. Gli organi del Consorzio Valgrande sono:

          a) il presidente;

          b) l'assemblea consortile;

          c) il consiglio di amministrazione.

      2. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza del Consorzio Valgrande, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e sovrintende a tutti i servizi del Consorzio stesso.
      3. L'assemblea consortile è composta da:

          a) un rappresentante di ciascuna comunità montana di cui all'articolo 1, comma 1, un rappresentante del comune di Verbania e un rappresentante del comune di Belgirate;

          b) il presidente della giunta regionale del Piemonte o un suo delegato;

          c) il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola o un suo delegato;

          d) il presidente dell'ente Parco nazionale della Valgrande o un suo delegato.

      4. L'assemblea consortile può essere integrata, previa deliberazione della medesima

 

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assemblea, con l'inserimento di rappresentanti degli enti e dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1.
      5. L'assemblea consortile elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Art. 5.

      1. Al Consorzio Valgrande è concesso un contributo statale pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.