1. I comuni di Verbania e di Belgirate, le comunità montane di Valle Antigorio Divedro Formazza, Valle Ossola, Alto Verbano, Valle Vigezzo, Dello Strona e Basso Toce, Valle Cannobina, Valle Antrona, Cusio-Mottarone, Monte Rosa Valle Anzasca e Val Grande, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e l'ente Parco nazionale della Valgrande sono costituiti in consorzio, denominato «Consorzio Valgrande».
2. Possono altresì fare parte del Consorzio Valgrande altri enti pubblici o soggetti pubblici o privati che ne fanno richiesta, previa deliberazione favorevole, assunta a maggioranza dei componenti, del consiglio di amministrazione del Consorzio stesso.
1. Il Consorzio Valgrande ha lo scopo di:
a) incentivare servizi e prodotti locali che, presentando requisiti di qualità o risultando conformi alle finalità istitutive del Parco nazionale della Valgrande, possono ottenere in concessione l'uso del nome e dell'emblema del Parco medesimo;
b) promuovere la valorizzazione paesaggistica e turistico-alberghiera del territorio, favorendo le imprese private nella costruzione di attrezzature per le attività turistiche invernali ed estive, conformemente alle finalità istitutive del Parco nazionale della Valgrande;
c) promuovere e agevolare la costituzione di cooperative di lavoro e di produzione fra i giovani;
d) promuovere le attività produttive e la valorizzazione del territorio, favorendo lo sviluppo economico dell'intera area;
e) favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali.
1. Il Consorzio Valgrande è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in uno dei comuni o delle comunità montane di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. Il Consorzio Valgrande adotta il proprio statuto ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. Gli organi del Consorzio Valgrande sono:
a) il presidente;
b) l'assemblea consortile;
c) il consiglio di amministrazione.
2. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza del Consorzio Valgrande, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo e sovrintende a tutti i servizi del Consorzio stesso.
3. L'assemblea consortile è composta da:
a) un rappresentante di ciascuna comunità montana di cui all'articolo 1, comma 1, un rappresentante del comune di Verbania e un rappresentante del comune di Belgirate;
b) il presidente della giunta regionale del Piemonte o un suo delegato;
c) il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola o un suo delegato;
d) il presidente dell'ente Parco nazionale della Valgrande o un suo delegato.
4. L'assemblea consortile può essere integrata, previa deliberazione della medesima
1. Al Consorzio Valgrande è concesso un contributo statale pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.